Art. 4
Prova d'esame
1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste
nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.