Art. 4 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. La prova di esame e' unica  a  livello  nazionale  e  consiste
nella  soluzione  di  cinquanta  quesiti  a  risposta  multipla,   su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto  amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La  prova  d'esame  e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche  giuridiche  riguardanti  le  materie  innanzi  indicate.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.