Art. 4 Prova d'esame 1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e' volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi' vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.