Art. 5 Commissione giudicatrice 1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 2. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma, previo controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e' comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento dei risultati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale del CINECA. 7. Il giorno 23 ottobre 2018 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per la correzione i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all'espletamento della prova d'esame. 8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della commissione giudicatrice.