Allegato C 
 
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata  alle
  categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
  n. 68, per la copertura a tempo determinato di due operativi. 
 
                               Art. 1. 
                          Posti disponibili 
 
    1. In adempimento del rispetto delle quote d'obbligo  in  materia
di assunzioni obbligatorie derivanti dall'assunzione di  personale  a
tempo determinato e' indetta una selezione pubblica, per  valutazione
dei titoli e per esami, riservata  alle  categorie  protette  di  cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» (di  seguito:  legge  n.  68/1999),  finalizzata
all'assunzione a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi,
prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di valutazione positiva
da parte del dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione,  di
complessive due unita' di personale presso l'Autorita' di regolazione
dei trasporti, (di seguito: Autorita'), ai  sensi  dell'art.  18  del
regolamento sul trattamento giuridico ed economico  dell'autorita'  e
dell'art. 2, comma 30, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,  da
inquadrare nella qualifica di operativo vice assistente, cod. VA3 nel
profilo OD02 operativo riservato. 
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali: 
      a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo  di
studio  conseguito  all'estero  e'  valutato  se  corredato  di   una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla  competente  autorita'
italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio  italiano  esso
corrisponda; 
      b) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma  2,  della
legge  n.  68/1999,  presso  un  qualsiasi  centro  provinciale   per
l'impiego; 
      c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  dei
Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; 
      d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con  osservanza  delle
norme in materia di categorie protette; 
      e) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      f) godimento di diritti politici  (per  i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza). 
    2. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione  alla  selezione;  quelli
indicati al comma 1, lettere b), c), d) e f), devono essere posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della  prova  orale  e
all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei  soggetti  che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    3.  Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  ne'  accedere
all'impiego presso l'autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione della domanda 
                  di partecipazione alla selezione 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
«Domanda operativo riservato», che puo' essere scaricato dal sito web
dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
      b) salvare il modulo compilato, denominandolo  con  il  proprio
cognome,  nome  e  data  di  nascita  del  candidato,  scritti  senza
interruzione; 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
      d) inviare la domanda mediante posta  elettronica  certificata,
di  seguito  PEC,  all'indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it
allegando: 
        i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b); 
        ii. il modulo stampato  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
lettera c); 
        iii. una copia non autenticata di un documento  di  identita'
in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente avviso. 
    5. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A  tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria finale. 
    7. Le dichiarazioni riportate  nella  domanda  di  partecipazione
alla  selezione  hanno  valore  di   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta'
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in  ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
essi dichiarati. 
    9. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso. 
 
                               Art. 4. 
                Comunicazioni relative alla selezione 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative alla  selezione,  comprese  le
date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione. 
    3. Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti  in  merito
alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari  generali
amministrazione e personale all'attenzione  del  direttore,  Vincenzo
Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
 
                               Art. 5. 
                     Esclusione dalla selezione 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 6. 
                    Commissione per la selezione 
 
    1. La Commissione per la selezione e' unica per la  procedura  di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente  avviso
costituisce allegato ed e' nominata con  delibera  dell'autorita'  in
data successiva alla scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Essa e' composta da due membri scelti  tra  i  dirigenti  di
ruolo  dell'autorita'  e  da  un  Presidente  scelto  tra  magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori  universitari,  anche  in
quiescenza. La commissione per la selezione  puo'  essere  integrata,
con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione per la selezione. 
    2.  Il  segretario,  individuato  tra  i  dipendenti   di   ruolo
dell'autorita', e'  nominato  dall'autorita'  su  designazione  della
commissione per la selezione. 
 
                               Art. 7. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui le domande di  partecipazione  alla  selezione
siano superiori a cento, le prove di  esame  sono  precedute  da  una
prova   preselettiva,   consistente   nella   soluzione,   in   tempi
predeterminati, di quiz a risposta multipla  vertenti  sulle  materie
indicate nell'allegato 1/C. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione  dalla
selezione. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per  ogni  partecipante,  sono  comunicati,  nei  termini  e  con  le
modalita' rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli  effetti
sia  nei  confronti  dei  candidati  che  hanno  superato  la   prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. Sono ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  cento  candidati
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alla prova  scritta  tutti  coloro  che
avranno  conseguito  il   medesimo   punteggio   del   centesimo   in
graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione. 
 
                               Art. 8. 
               Punteggi per la valutazione dei titoli 
                       e per le prove di esame 
 
    1. La procedura di selezione si articola  nella  valutazione  dei
titoli nonche' in una prova scritta e in una  prova  orale,  vertenti
sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei  successivi
articoli 10 e 11. 
    2. La commissione per la selezione  dispone  complessivamente  di
100 punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta; 
      c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale. 
 
                               Art. 9. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La Commissione per la selezione effettua  la  valutazione  dei
titoli secondo i criteri descritti di seguito: 
      a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto  per
l'ammissione alla selezione: fino ad  un  massimo  complessivo  di  4
punti; 
      b)  esperienze  professionali,  maturate   successivamente   al
conseguimento del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), nei Settori di attivita' specificati  nell'allegato  1/C,
consistenti in attivita' lavorativa remunerata, anche sotto forma  di
rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni  pubbliche
nazionali, internazionali o  comunitarie  o  di  altri  stati  membri
dell'Unione  europea,   imprese   pubbliche   o   private   o   studi
professionali: fino  ad  un  massimo  di  6  punti.  I  periodi  sono
computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in  cui
siano state svolte piu' attivita' ed  esperienze,  contemporaneamente
in contesti lavorativi diversi, si terra' conto di una sola di esse. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa  di  esclusione  della
valutazione dei singoli titoli. 
    3.  Nella  valutazione  dei   titoli   non   saranno   presi   in
considerazione quelli  indicati  dal  candidato  quali  requisiti  di
ammissione. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della commissione per la selezione. 
 
                               Art. 10 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova  scritta  consiste  in  un  elaborato  nel  quale  il
candidato fornisce risposte sintetiche a una  pluralita'  di  quesiti
sulle materie indicate nell'allegato 1/C. 
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 11. 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle  materie  indicate
materie indicate  nell'allegato  1/C,  oltre  alla  conoscenza  della
lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei  candidati  con  riguardo  alle  loro  attitudini,  capacita'   e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto  al  comma
2. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 12. 
             Graduatoria di merito e graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2. Sono considerati idonei i  candidati  che  hanno  superato  la
prova orale. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  deve  trasmettere  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alla  selezione
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La commissione  per  la  selezione  forma  la  graduatoria  di
merito,  seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio  complessivo
conseguito dai candidati. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La  graduatoria  finale,  redatta  dalla  commissione  per  la
selezione, e' trasmessa  all'autorita'  e  da  questa  approvata  con
apposita delibera, pubblicata sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto
della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione. 
    8.  L'autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   la
graduatoria approvata per esigenze di assunzione di personale a tempo
determinato   che   dovessero    manifestarsi    entro    tre    anni
dall'approvazione della graduatoria stessa. 
 
                              Art. 13. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza dal diritto all'assunzione. 
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente  avviso,
sono  assunti  a  tempo  determinato  in   prova   presso   la   sede
dell'autorita' a Torino, con riserva di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1. 
    4.  L'assunzione  e'  condizionata  dal  compimento,  con   esito
positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato  per  un
periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia  stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
e'  valutato  alla  sua  conclusione,  in  apposita  relazione,   dal
dirigente responsabile  dell'ufficio  di  assegnazione.  Se  concluso
favorevolmente, il  periodo  di  prova  e'  computato  come  servizio
effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole   viene   dichiarata
dall'autorita' la risoluzione del rapporto. 
    5. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori della selezione per accertare il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 14. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  Regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
a  tal  fine  dall'Autorita',   saranno   trattati   ai   soli   fini
dell'espletamento     della     selezione     e,     successivamente,
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it 
    3. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'autorita'. 
    5. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino  alla
scadenza  dei  termini  per  l'impugnazione  dei   provvedimenti   di
approvazione delle graduatorie finali che concludono il  procedimento
e,  in  caso  di  impugnazione  dei  citati  provvedimenti,  sino  al
passaggio  in  giudicato  dei  relativi   provvedimenti   giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio  della  minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai
candidati che risulteranno idonei in esito  alla  presente  procedura
saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita'  delle
graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti  di
approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
dei  relativi  provvedimenti  giudiziari.  Successivamente   i   dati
personali  saranno  archiviati  nel  rispetto  del  principio   della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati  sino
alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'autorita'  stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. 
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia  la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    8.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente autorita' di controllo. 
 
                              Art. 15. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.