Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1,
a pena di esclusione, e' presentata,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,
durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati: 
      a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 10 gennaio 2019; 
      b) II quadrimestre: a decorrere dal giorno 11 gennaio  2019  ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del  giorno  11  maggio
2019; 
      c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro  e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 12 settembre 2019; 
      d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed  entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 13 gennaio 2020; 
      e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed  entro  e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 14 maggio 2020. 
    2. La domanda di partecipazione di cui al  comma  1  deve  essere
presentata esclusivamente mediante la procedura  telematica  validata
dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  accessibile   dal   sito
http://abilitazione.miur.it  La  domanda  e'  compilata   in   lingua
italiana o in  lingua  inglese  ed  e'  presentata  con  le  seguenti
modalita': 
      a) per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso  le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel  «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate,  esclusivamente  ai  fini  della   individuazione   della
«Posizione accademica», le informazioni gia' presenti con riferimento
a ciascun candidato; 
      b) per i soggetti non ricompresi nella categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    In  caso  di  prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  accertata  dall'amministrazione,  la  stessa  si
riserva di informare i  candidati,  al  ripristino  delle  attivita',
circa le eventuali determinazioni da adottare  al  riguardo  mediante
avviso pubblicato sul sito dedicato alle  procedure  di  Abilitazione
scientifica nazionale. 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
      a) nome e cognome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di residenza; 
      e) indirizzo di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
      f)  per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio   nelle
universita'  italiane,  il   settore   concorsuale   e   il   settore
scientifico-disciplinare di afferenza; 
      g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di
cui all'allegato 1 al presente decreto e della fascia dei  professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: 
      a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione; 
      b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016,  nel
numero  massimo  previsto  all'allegato  B  del   medesimo   decreto,
riportato all'allegato 2 del presente decreto, con  l'indicazione  di
quelle soggette a copyright; le pubblicazioni, a pena di  esclusione,
devono essere caricate in formato elettronico (.pdf); 
      c) elenco delle pubblicazioni coerenti al settore concorsuale e
rilevanti ai fini della  valutazione  dell'impatto  della  produzione
scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo
numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e
D  del  decreto  ministeriale   n.   120/2016   e   con   riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,  tenuto  conto
che: 
        i) per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco  include
esclusivamente   le   pubblicazioni   correttamente    associate    e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
associazione; 
        ii) per i settori  concorsuali  non  bibliometrici,  l'elenco
deve essere integrato dalla  copia  in  formato  elettronico  (.pdf),
anche estratta dai siti WEB, delle pagine della  pubblicazione  o  di
altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per  gli  articoli
su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le  curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN;  non  sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
attestazione; 
      d) elenco dei  titoli  posseduti  di  cui  all'allegato  A  del
decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero  11),
eventualmente integrato dalla documentazione attestante  gli  stessi,
da caricare in formato elettronico (.pdf); 
      e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento  dei  dati
personali e alla pubblicazione sul sito del  Ministero,  nella  parte
riservata alle procedure di abilitazione, dell'elenco  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla  procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  Commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  del  regolamento  UE
679/2016; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso  di
accertamento da parte dell'amministrazione di  informazioni/dati  non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il  candidato  potra'  essere  escluso  in  qualsiasi  momento  dalla
procedura e  l'abilitazione  eventualmente  conferita  potra'  essere
revocata. 
    5. La presentazione della domanda di partecipazione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della  relativa  scheda  di  sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per  coloro
che optano per la compilazione  della  domanda  in  lingua  inglese),
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi  caricata  per
l'invio elettronico in  formato  «.p7m»  tramite  l'apposita  sezione
della procedura telematica; 
      b)  mediante  sottoscrizione  della  scheda  di  sintesi  della
domanda da parte del candidato, cui deve  essere  allegata  copia  in
formato  elettronico  (.pdf)  del  proprio  documento  di  identita';
entrambi  i  documenti  devono  essere  caricati  e  inviati  tramite
l'apposita sezione della procedura telematica. 
    Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande  siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  sono  resi   noti   ai   candidati   attraverso   la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con i  valori-soglia  riferiti  al  settore
concorsuale per il quale e' stata  presentata  domanda,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente decreto. 
    9.  Il  candidato   puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni  dalla  pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della  domanda
puo' essere presentato dal candidato  esclusivamente  con  le  stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 
    10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art.  7,  comma  6
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016  per  la
presentazione, da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  sono  inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.