Art. 5 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
 
    1. Ciascuna  commissione  si  insedia  entro  trenta  giorni  dal
decreto di  nomina  presso  l'universita'  in  cui  si  espletano  le
procedure di abilitazione  ed  elegge  tra  i  propri  componenti  il
presidente e il segretario. Nella stessa  riunione,  la  commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le  modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di  abilitazione,  distinte
per  fascia,  nei  limiti  e  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale n. 120/2016. In particolare, ai sensi  dell'art.  5  del
predetto  decreto,  la  commissione,  nella  seduta  di  insediamento
sceglie, in relazione alla specificita'  del  settore  concorsuale  e
distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli
tra quelli  di  cui  all'allegato  A,  del  decreto  ministeriale  n.
120/2016, ai numeri da 2 a 11  e  ne  definisce,  ove  necessario,  i
criteri di valutazione.  Tale  delibera  ha  validita'  per  l'intera
durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o piu'
commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo  nel  caso  in
cui la commissione decada per il  mancato  rispetto  dei  termini  di
conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono
comunicate entro il termine massimo di  due  giorni  al  Responsabile
unico del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3,  il
quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito
dedicato alle procedure di  abilitazione  per  tutta  la  durata  dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata  entro
cinque  giorni  dalla  comunicazione  al   Responsabile   unico   del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art.  2.
Per garantire la riservatezza  dei  dati  l'accesso  avviene  tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal  Ministero  a  ciascuno
dei commissari. In ogni caso  la  consultazione  delle  pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia  differenziati  a  livello   di   settore   scientifico
disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale
n. 589/2018, si prevede: 
      a)  per  i   candidati   afferenti   al   settore   scientifico
disciplinare   per   cui   sono   stati   individuati   valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; 
      b)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare  per  cui  sono   stati   individuati   piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso,  l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito  alle
pubblicazioni  inserite  in  domanda  ai  fini  del   calcolo   degli
indicatori; 
      c) per i candidati afferenti al settore concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  non  sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
      d) per i restanti candidati, l'applicazione  dei  valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8. 
    4. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3,  lettera  i),  della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di  uno
o piu'  commissari,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso  in  cui  si  proceda
alla   valutazione   di   candidati   afferenti   ad    un    settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della domanda, non e' rappresentato nella commissione.  Anche
per gli esperti revisori si applica  quanto  previsto  dal  comma  2,
ultimo periodo. 
    5.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei  titoli  posseduti  e  delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della  domanda,   previa   sintetica   descrizione   del   contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte.  Posto  che
all'art. 6, lettera a),  del  decreto  ministeriale  n.  120/2016  e'
prescritta  come  condizione  necessaria  la   valutazione   positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso  da
parte del candidato di parametri  almeno  pari  al  valore-soglia  in
almeno due indicatori, la commissione puo'  motivare  il  diniego  di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4  e'  adeguatamente
motivato. 
    6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi  e  trenta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza  di  ogni  singolo  quadrimestre  nel  corso  del  quale  e'
presentata la  candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la
procedura di sostituzione della commissione con le modalita'  di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016  e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art.  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova commissione di un termine non superiore a  tre  mesi  e  trenta
giorni per  la  conclusione  dei  lavori.  E'  facolta'  della  nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,  fare
salvi  con  atto  motivato  gli  atti  compiuti   dalla   commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri  di  valutazione  di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la  propria  candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun  candidato   come   inseriti   e   pubblicati   nell'apposita
piattaforma  informatica,  i  pareri  pro  veritate   degli   esperti
revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni  di  dissenso  da
essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali.  Entro
dieci giorni dalla  conclusione  dei  lavori,  i  verbali  redatti  e
sottoscritti  dalla  commissione  sono  trasmessi  tramite  procedura
informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la  pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre  il  termine  di
cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240
del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri  pro  veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per  un  periodo  di  sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per  settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per
l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e
successive modifiche e  integrazioni  e  dell'art.  3,  comma  3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  la  durata
dell'abilitazione e'  pari  a  sei  anni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione dei risultati. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.