Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 1° agosto 2018
Il presidente: Battini