Art. 9
Graduatoria
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle tre prove scritte e il voto riportato nella prova
orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
finale conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano
applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet
della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi centoquarantotto posti della suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.