Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: 1. essere cittadini italiani; 2. avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; 3. essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, con riferimento al singolo procedimento concorsuale. I candidati in possesso di titolo di studio equipollente o equiparato ex-lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' in base al decreto ministeriale 9 luglio 2009, dovranno specificare nella domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l'equipollenza o l'equiparazione. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 4. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; 5. godimento dei diritti civili e politici; 6. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 8. essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva. Resta ferma la facolta' della Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM (d'ora in avanti «Commissione interministeriale RIPAM») di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.