Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per  la
presentazione della domanda di  partecipazione,  nonche'  al  momento
dell'assunzione in servizio: 
      1. essere cittadini italiani; 
      2. avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; 
      3. essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 1,
con riferimento al singolo procedimento concorsuale. 
    I candidati in  possesso  di  titolo  di  studio  equipollente  o
equiparato ex-lege in base  all'ordinamento  previgente  rispetto  al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509,  nonche'  in  base  al
decreto  ministeriale  9  luglio  2009,  dovranno  specificare  nella
domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l'equipollenza o
l'equiparazione. 
    In  tutti  i  casi  in  cui  sia  intervenuto   un   decreto   di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  sostituito  dall'art.   8,   comma   3,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato e' ammesso con riserva
alle  prove  di  concorso   in   attesa   dell'emanazione   di   tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono  reperibili  al  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La
procedura di equivalenza puo' essere  attivata  dopo  lo  svolgimento
della prova preselettiva ove superata e l'effettiva attivazione  deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali; 
      4. idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
      5. godimento dei diritti civili e politici; 
      6. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 10  gennaio  1957,  n.  3  e  ai  sensi  delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      8. essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
    I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali  con  riserva.
Resta ferma  la  facolta'  della  Commissione  interministeriale  per
l'attuazione  del  progetto  RIPAM  (d'ora  in  avanti   «Commissione
interministeriale RIPAM») di disporre con provvedimento motivato,  in
qualsiasi  momento  della  procedura  concorsuale,  l'esclusione  dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la  mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista.