Art. 5 Commissioni esaminatrici La Commissione interministeriale RIPAM nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 10.