Art. 9 Valutazione dei titoli Tutti i titoli di cui il concorrente richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. Ai fini della valutazione l'anno intero e' considerato pari a trecentosessantacinque giorni e le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di tenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Ai titoli, articolati in titoli di servizio e titoli di studio, e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 1) Titoli di servizio, due punti per anno, fino ad un massimo di sei punti, per le esperienze lavorative svolte presso soggetti di diritto pubblico o di diritto privato operanti nei settori attinenti ai posti messi a concorso; 2) Titoli di studio, sono valutati fino a un massimo di quattro punti, se coerenti con il profilo professionale messo a concorso, di cui: 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per lauree di primo livello, con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale gia' dichiarata; 1 punto per diploma di specializzazione o dottorato di ricerca rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del decreto ministriale 22 ottobre 2004, n. 270; 0,5 punti per titolo post-universitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; 0,5 punti per master universitario di secondo livello.