Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per  la
presentazione della domanda  di  partecipazione  nonche'  al  momento
dell'assunzione in servizio: 
      1. essere cittadini italiani; 
      2. essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  con
riferimento al singolo procedimento concorsuale: 
        A.  Codice  PC/TC:  laurea  magistrale  (LM)  in   ingegneria
(civile, per l'ambiente  ed  il  territorio,  chimica,  edile,  della
sicurezza  e  protezione  civile),  geologia,  architettura,  fisica,
rischio  ambientale  e  protezione  civile,  o  titoli  equiparati  o
equipollenti ai sensi della normativa vigente; 
        B. Codice PC/AG: laurea magistrale  (LM)  in  giurisprudenza,
economia, scienze politiche, rischio ambientale e protezione  civile,
sociologia, relazioni internazionali,  scienze  della  comunicazione,
scienze dell'informazione, editoria e giornalismo, lettere, o  titoli
equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente; 
        C.  Codice  CI/ST:  laurea  magistrale  (LM)  in  statistica,
matematica, ingegneria matematica, o titoli equiparati o equipollenti
ai sensi della normativa vigente; 
        D. Codice CI/EC: laurea magistrale (LM) in economia, o titoli
equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente; 
        E. Codice CI/AG: laurea magistrale  (LM)  in  giurisprudenza,
scienze politiche, economia, o titoli equiparati  o  equipollenti  ai
sensi della normativa vigente; 
        F.  Codice  CI/TC:  laurea  magistrale  (LM)  in   ingegneria
(gestionale, civile, ambientale), o titoli equiparati o  equipollenti
ai sensi della normativa vigente; 
    I candidati in  possesso  di  titolo  di  studio  equipollente  o
equiparato ex-lege in base  all'ordinamento  previgente  rispetto  al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509,  nonche'  in  base  al
decreto  ministeriale  9  luglio  2009,  dovranno  specificare  nella
domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l'equipollenza o
l'equiparazione. 
    In  tutti  i  casi  in  cui  sia  intervenuto   un   decreto   di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I  titoli  sopra
citati si intendono conseguiti presso universita'  o  altri  istituti
equiparati della  Repubblica.  I  candidati  in  possesso  di  titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione  europea  sono  ammessi
alle prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35. Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso  in
attesa dell'emanazione di tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza puo'  essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata  e
l'effettiva attivazione  deve  comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 
      3. idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
      4. godimento dei diritti civili e politici; 
      5. essere in possesso di almeno uno dei seguenti  requisiti  di
servizio: 
        essere dipendente di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
munito di laurea, con  almeno  cinque  anni  di  servizio  o,  se  in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27  aprile
2018, n. 80, con almeno tre anni di  servizio,  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
dottorato di ricerca o del diploma di laurea; 
        essere dipendente delle amministrazioni statali  reclutato  a
seguito di corso-concorso, con un servizio di almeno quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
munito del diploma di laurea, e aver svolto per almeno  due  anni  le
funzioni dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque  anni
ed essere munito di diploma di laurea. Non costituiscono titolo utile
ai fini  della  sussistenza  del  presente  requisito  gli  incarichi
conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto-legge n.  8
del 2017; 
        aver  maturato,  fornito   di   idoneo   titolo   di   studio
universitario, con servizio  continuativo  per  almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. 
    Ai fini del computo dei cinque anni di anzianita' si precisa  che
l'anno intero e' considerato pari a 365 giorni e le frazioni di  anno
sono valutate in  ragione  mensile,  considerando  come  mese  intero
periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni; 
      6. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      8. essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
    I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali  con  riserva.
Resta ferma  la  facolta'  della  Commissione  interministeriale  per
l'attuazione  del  progetto  RIPAM  (d'ora  in  avanti   «Commissione
interministeriale RIPAM») di disporre con provvedimento motivato,  in
qualsiasi  momento  della  procedura  concorsuale,  l'esclusione  dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la  mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista.