Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    La Commissione  interministeriale  RIPAM  nomina  la  commissione
esaminatrice  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le  commissioni  esaminatrici  saranno
competenti per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9  e  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 7, 8 e 10.