Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    Tutti i titoli di cui  il  concorrente  richiede  la  valutazione
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
    La Commissione esaminatrice valuta  solo  i  titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    I  titoli  sono  valutabili  solo  se  non  gia'  utilizzati  per
l'ammissione  al  concorso,  salvo  quanto  previsto  al   successivo
paragrafo 1.1, lettere a), g) e h). 
    Ai titoli, articolati in titoli di studio  universitari  e  altri
titoli, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio,
pubblicazioni scientifiche, ai sensi del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, e'  attribuito  un  valore
massimo complessivo di 120 punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1) titoli di studio universitari e altri titoli: 
        1.1) titoli di studio universitari: sono valutati fino  a  un
massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
          a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
          b) diploma di laurea (DL) o laurea di  primo  livello  (L):
fino a 2 punti; 
          c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; 
          d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; 
          e) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti  per  ciascuno,  fino  a  3
punti; 
          f) master universitari  di  secondo  livello,  per  il  cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o
titoli equipollenti,  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso,  in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per  ciascuno,
fino a 5 punti; 
          g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; 
          h) dottorato di ricerca (DR):  fino  a  12  punti;  ove  il
dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito  di  ammissione
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art.  38  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
        1.2) I seguenti altri titoli,  per  i  quali  possono  essere
attribuiti,  complessivamente,  9  punti,  sono  valutabili  solo  se
attinenti alle materie delle prove d'esame, con i  seguenti  punteggi
per ciascun titolo: 
          a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le
istituzioni  universitarie  pubbliche,  le  universita'  non  statali
legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o
private, autorizzate o  accreditate  dal  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo  restando
quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata
in ore; 
          b) attivita' di docenza presso le  istituzioni  di  cui  al
precedente punto a): fino a 3 punti, in relazione alla  durata  della
docenza. 
    2) Abilitazioni professionali. 
    Le  abilitazioni  professionali,  per  le   quali   puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione  di  non  piu'  di  un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo: 
      a) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso:
8 punti; 
      b) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, diverso
da quelli necessari per l'ammissione al concorso,  purche'  attinente
alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna  abilitazione,
fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame; 
      c) abilitazione  diversa  da  quelle  di  cui  alle  precedenti
lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole secondarie  superiori,
per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di
studio richiesto per l'accesso al  concorso:  1  punto  per  ciascuna
abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie
delle prove d'esame. 
    Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a)  e  b)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
    3) I titoli di carriera e di servizio, per i  quali  puo'  essere
attribuito il punteggio complessivo di 50 punti, sono: 
      a) rapporti di lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente punto 1.1,  per  i  quali  e'  attribuibile  un  punteggio
massimo di 1,5 punti per anno, fino a  30  punti;  le  anzianita'  di
ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro  con
incarico dirigenziale a  tempo  determinato,  sono  valutati  con  un
punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica  o
incarico equiparati a quelli dirigenziali  sono  valutati  come  tali
solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici,  da
un'espressa disposizione normativa; 
      b)  incarichi  che  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni  incarico,  1,
25 punti per ogni trimestre successivo al primo; 
      c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio  prestato
ai sensi della precedente lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla
lettera b), che presupponga e  dimostri  una  particolare  competenza
professionale, oltre quella ordinaria richiesta per  la  qualifica  o
profilo di inquadramento, per il quale e' attribuibile  un  punteggio
massimo di 5 punti, secondo quanto di seguito specificato: 
        per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai
sensi della lettera a): 1 punto; 
        per ogni lavoro prodotto  nell'ambito  dell'incarico  di  cui
alla lettera b): 0,5 punti; 
      d) inclusione in graduatoria finale di  concorso  pubblico  per
esami scritti e orali o per titoli ed  esami  scritti  e  orali  o  a
seguito di corso-concorso per esami  scritti  e  orali,  purche'  non
seguita dall'assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali
o  di  rilevanza  costituzionale,   autorita'   indipendenti   ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo.  n.  165  del  2001,  per  l'assunzione   in   qualifica
dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari per l'ammissione al concorso: fino a  5
punti, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. 
    I titoli di cui al presente punto sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti o  svolti  presso  i  soggetti  pubblici  di  cui  alla
precedente lettera d). 
    I servizi  prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate alla  lettera  d)
sono  computati,  per   quelli   a   tempo   indeterminato,   secondo
l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato,  dalla  data
di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di  lavoro
a tempo parziale sono  valutati  in  relazione  alla  percentuale  di
prestazione di lavoro prestato. 
    Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio,  di  cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di  fine,  un  solo  giorno
dell'anno. 
    I servizi militari di leva sono  valutati  solo  se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studi universitari indicati al  punto  1.1);  i  servizi  di  leva
prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di
cui al precedente punto 3, lettera d), sono  valutati  come  prestati
nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
    Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3, lettera a),
e'  valutabile  esclusivamente  il  periodo  di  servizio   ulteriore
rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito  di  ammissione
al concorso. 
    4) Pubblicazioni scientifiche. 
    Le pubblicazioni scientifiche sono valutate  nel  loro  complesso
con un punteggio massimo  di  8  punti,  in  relazione  al  grado  di
attinenza con i compiti demandati dalla legge e  dai  regolamenti  di
organizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  con  la
qualifica dirigenziale da attribuire; le  pubblicazioni  scientifiche
sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie
oggetto delle prove d'esame. 
    Ciascun candidato potra' produrre, per la  relativa  valutazione,
fino ad un massimo di 8 pubblicazioni.