Art. 9 Valutazione dei titoli Tutti i titoli di cui il concorrente richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1, lettere a), g) e h). Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari e altri titoli, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, pubblicazioni scientifiche, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, e' attribuito un valore massimo complessivo di 120 punti sulla base dei seguenti criteri: 1) titoli di studio universitari e altri titoli: 1.1) titoli di studio universitari: sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti; c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 1.2) I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, 9 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore; b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al precedente punto a): fino a 3 punti, in relazione alla durata della docenza. 2) Abilitazioni professionali. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 8 punti; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame; c) abilitazione diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto per l'accesso al concorso: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. 3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito il punteggio complessivo di 50 punti, sono: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico, 1, 25 punti per ogni trimestre successivo al primo; c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della precedente lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale e' attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a): 1 punto; per ogni lavoro prodotto nell'ambito dell'incarico di cui alla lettera b): 0,5 punti; d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti e orali o per titoli ed esami scritti e orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti e orali, purche' non seguita dall'assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo. n. 165 del 2001, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari per l'ammissione al concorso: fino a 5 punti, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso i soggetti pubblici di cui alla precedente lettera d). I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate alla lettera d) sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati al punto 1.1); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al precedente punto 3, lettera d), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso. 4) Pubblicazioni scientifiche. Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di 8 punti, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e con la qualifica dirigenziale da attribuire; le pubblicazioni scientifiche sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame. Ciascun candidato potra' produrre, per la relativa valutazione, fino ad un massimo di 8 pubblicazioni.