Art. 12 
 
                     Documentazione da produrre 
           in sede di visita medica di primo accertamento 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento devono presentare la seguente documentazione  sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta  o  somministrata   nei   30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dalla procedura. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente Sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 26 novembre 2018, non consenta di rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dalla procedura. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.