Art. 16 Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori della procedura sono ammessi a un corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione. 6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11. 7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalita' all'uopo stabilite. 8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.