Art. 18 Spese di partecipazione alla procedura 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.