Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura reclutativa 1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per inattitudine al volo o alla navigazione; h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento. 3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.