Art. 7
Revoca della borsa
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di effettuare in ogni
momento verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti
dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda e
di revocare l'assegnazione delle borse, sospendere l'erogazione degli
assegni ovvero risolvere il rapporto d'impiego instaurato ai sensi
del successivo art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione
fornita risultino in tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in
cui l'assegnatario sospenda o interrompa l'attivita' di ricerca. La
Banca si riserva altresi' la facolta' di interrompere la
corresponsione degli assegni qualora, su indicazione del referente e
sentito l'interessato, l'attivita' di ricerca abbia un andamento non
soddisfacente.