Art. 12 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria di merito per il settore d'impiego «incursori» che verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. La posizione nella graduatoria per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari» dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per il settore d'impiego «incursori» sara' considerata solo allorche' si verifica una delle seguenti evenienze: a) candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti dall'art. 10, comma 1 per il settore d'impiego «incursori»; b) candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d'impiego «incursori» e idoneo per il settore d'impiego «VFP I ordinari»; c) candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego «incursori». Nel caso di inidoneita' per il richiesto settore d'impiego «incursori» e di idoneita' per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l'incorporazione con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari». I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d'impiego «incursori», qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego «VFP i ordinari». 2. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 3. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della Difesa e in quello dell'Aeronautica Militare. 3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.