Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria
di  merito  per  il  settore  d'impiego  «incursori»   che   verranno
consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    La posizione nella graduatoria per il settore  d'impiego  «VFP  1
ordinari» dei candidati inseriti anche nelle  graduatorie  di  merito
per il settore d'impiego «incursori» sara' considerata solo allorche'
si verifica una delle seguenti evenienze: 
      a) candidato non convocato agli  accertamenti  psico-fisici  di
cui all'art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti
dall'art. 10, comma 1 per il settore d'impiego «incursori»; 
      b)  candidato  inidoneo  agli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali o alle prove  di  efficienza  fisica  per  il  richiesto
settore d'impiego «incursori» e idoneo per il settore d'impiego  «VFP
I ordinari»; 
      c) candidato idoneo non  vincitore  per  il  richiesto  settore
d'impiego «incursori». 
    Nel caso  di  inidoneita'  per  il  richiesto  settore  d'impiego
«incursori» e di idoneita' per il settore d'impiego «VFP 1  ordinari»
i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria  generale,
verranno convocati per l'incorporazione con il  primo  incorporamento
utile per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari». 
    I concorrenti idonei  non  vincitori  per  il  richiesto  settore
d'impiego «incursori», qualora utilmente collocati nella  graduatoria
generale, saranno convocati con il primo incorporamento utile per  il
settore d'impiego «VFP i ordinari». 
    2. Nella redazione delle graduatorie  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 3. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito  internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  - e   di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale -  4ª  Serie  speciale.  I  candidati  potranno,   inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della Difesa e in quello dell'Aeronautica Militare. 
    3. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.