Art. 13 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, e per i due settori di impiego, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalle graduatorie di cui all'art. 12 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica. 2. In caso di posti non coperti con il 1° incorporamento per effetto di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' incrementare le unita' del 2° incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1, comma 1.