Art. 19 
 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1.  Espletate  le  prove  d'esame,  la  Commissione  elabora  una
graduatoria generale e tante graduatorie di  merito  quante  sono  le
specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte  sulla  base
della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto  nella  prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza  sono  approvate  la  graduatoria  generale  e  le
graduatorie di merito per ciascuna  delle  specializzazioni  indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori.  Per  i
posti messi a concorso per ogni specializzazione,  eventualmente  non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale. 
    3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti  in
un'unica graduatoria finale sulla base  della  votazione  complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste  dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.