Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito degli ottantuno posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. 16 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabiliscono l'art. 1 legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; B. 1 posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; C. 1 posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito, agli altri candidati idonei non vincitori.