Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1. Nell'ambito degli ottantuno posti, di cui al  precedente  art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. 16 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti,  del
personale deceduto in servizio e per causa di  servizio  appartenente
alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabiliscono l'art. 1
legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9  decreto-legge  1  gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30; 
      B. 1 posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      C. 1 posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a  coloro
che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il  Centro  studi
di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve elencate nel  comma  precedente,
qualora non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito, agli
altri candidati idonei non vincitori.