Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) non aver compiuto il 35° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti; 
      e)   essere   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale previste dagli articoli 6 e 7 del  decreto  ministeriale
30 giugno 2003, n. 198 e tabelle ivi richiamate; 
      f) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto
per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario
equiparato; 
      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo; 
      h)  essere  iscritti  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici-chirurghi. 
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere conseguito
entro la data di svolgimento della prima prova d'esame,  o  se  sara'
disposta, della prova preselettiva che  la  precedera'.  I  requisiti
devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di
eta',  a  pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  nonche'  coloro  che  sono  sospesi  cautelarmente  dal
servizio a  norma  dell'art  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  coloro  che  abbiano  riportato
condanna a pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  siano  stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 
    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera dei medici della Polizia di Stato. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali,  delle  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un  provvedimento,  emanato  in  suo  favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.