Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto il 35° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e tabelle ivi richiamate; f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto per cui si concorre, conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato; g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; h) essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi. 2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera'. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei medici della Polizia di Stato. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualita' morali, delle idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.