Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza,
e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o  da  un
avvocato dello Stato di qualifica  corrispondente  a  consigliere  di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in  quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice  il  bando  di
concorso, ed e' cosi' composta: 
      a)  due  medici  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente medico; 
      b) due docenti universitari o ricercatori universitari. 
    La Commissione e' altresi' integrata da un docente universitario,
o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non  inferiore  a
primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni  indicate
nel bando di concorso. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la  Commissione  esaminatrice,  sara'  integrata  da  un
esperto nelle lingue  straniere  e  da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La Commissione esaminatrice  e  le  Commissioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.