Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina militare», e nella direttiva tecnica «profili
attitudinali del personale della Marina militare», emanate,
rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e
vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali
concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.