Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della  Marina  militare  di  Ancona  e/o  idonee  strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consistono nell'esecuzione di  esercizi  obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o  inidoneita',  e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali  utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo  art.
14. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        addominali 
        nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        piegamenti sulle braccia; 
    b) esercizi facoltativi: 
        corsa piana 2000 metri; 
        apnea dinamica. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi nonche' quelle  di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica,
il concorrente dovra' essere  risultato  idoneo  in  tutte  le  prove
obbligatorie.  In  caso  contrario  sara'  emesso  un   giudizio   di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura  della  commissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica,  la  predetta
commissione redigera' il relativo verbale.