Art. 14
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica facoltative di cui all'allegato M del presente
decreto.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la
direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere
ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata.
5. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di interesse, link
concorsi e scuole militari.