Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di
cui all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione
della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario
saranno esclusi dal concorso.