Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si siano trovati  nelle  condizioni  di
cui all'art. 585 dello stesso decreto  -  all'atto  dell'approvazione
della  graduatoria  di  merito  del  concorso  al  quale  partecipano
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel  precedente  comma  1.  In  caso  contrario
saranno esclusi dal concorso.