Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per
tutti i Corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a capitano di
corvetta, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La predetta commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare
la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa
ovvero di esperti di settore esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere
b), c), d) ed e) devono far pervenire alla direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.