Art. 10
Graduatorie di merito straordinarie regionali
1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova
orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di
merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
all'art. 6.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema
informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito
internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge, ai fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle
graduatorie ad esaurimento.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla
graduatoria relativa.
9. Per le tipologie di posto per le quali e' disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede
all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,
i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
servizio nelle province di titolarita'.