Art. 11
Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione
1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.