Art. 14
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia
e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di
sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
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