Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' di cui  al
decreto ministeriale, art. 16,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.