Art. 6
Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale
1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di
natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei
titoli.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti
relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il
programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto
ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione
alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e
curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi',
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale
per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della
competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli
allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di
apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola
dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza
didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza
didattica.