Art. 7 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il diario di svolgimento della prova orale  con  l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati  distribuiti  e'  comunicato
dagli USR  responsabili  della  procedura  concorsuale  almeno  venti
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda  di  partecipazione.
Tale comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
All'atto  del  primo  insediamento   di   ciascuna   commissione   di
valutazione,  la  stessa  provvedera'  all'estrazione  della  lettera
alfabetica dalla quale si partira'  per  l'espletamento  della  prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato  A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte  quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su  cui  svolgere  la  prova ventiquattro   ore   prima   dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno  escluse
dai successivi sorteggi. 
    3. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.