Art. 7
Diario e sede di svolgimento della prova d'esame
1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato
dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno venti
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera
alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.