Art. 8
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie
nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto
ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e
professionali un punteggio massimo di 70 punti.