Art. 9
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all'USR
competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La
presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici
giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.