Art. 18 
 
       Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 
 
    1. Per la formazione delle due distinte  graduatorie  finali  dei
concorsi, la Commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato
risultato idoneo  ai  prescritti  accertamenti,  il  punteggio  utile
conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato  nella
valutazione dei titoli, fatte salve le  riserve  dei  posti  indicate
all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli  di
preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 
    2. I decreti di approvazione delle graduatorie  di  merito  e  di
dichiarazione  dei  vincitori  saranno  pubblicati   sul   Bollettino
ufficiale del personale del Ministero  dell'Interno,  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
stessi   provvedimenti   saranno   consultabili   anche   sul    sito
istituzionale www.poliziadistato.it .