Art. 18 Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 1. Per la formazione delle due distinte graduatorie finali dei concorsi, la Commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato risultato idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli di preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 2. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .