Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 1. Ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati: - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente bando; - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente bando. 2. Ai predetti candidati riservatari non e' richiesto il requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 66/2010. 3. Il posto riservato nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente bando, che non sia stato coperto, sara' assegnato al miglior classificato fra i candidati idonei, aventi titolo alla medesima riserva per bilinguismo del concorso di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 1, e viceversa. 4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma presso il Centro Studi di Fermo, in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati: - ventitre' posti per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente bando; - dieci posti per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente bando. 5. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.