Art. 2 
 
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 
 
    1. Ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca), di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma  di
Istituto di istruzione secondaria di primo grado,  fermi  restando  i
requisiti previsti per l'assunzione  nella  Polizia  di  Stato,  sono
riservati: 
      - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), del presente bando; 
      - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), del presente bando. 
    2.  Ai  predetti  candidati  riservatari  non  e'  richiesto   il
requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5 del  decreto  legislativo
n. 66/2010. 
    3. Il posto riservato nel concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del presente bando, che  non  sia  stato  coperto,  sara'
assegnato al miglior classificato  fra  i  candidati  idonei,  aventi
titolo alla medesima riserva per bilinguismo del concorso di cui alla
successiva lettera b) del medesimo comma 1, e viceversa. 
    4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.
387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno
conseguito il diploma presso il Centro Studi di  Fermo,  in  possesso
dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato,  sono
riservati: 
      - ventitre' posti per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a), del presente bando; 
      - dieci posti per il concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), del presente bando. 
    5. I posti  riservati  indicati  nei  commi  precedenti,  se  non
coperti per mancanza di vincitori,  saranno  assegnati  ai  candidati
idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.