Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 1. I posti del concorso indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 1, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma 1, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito.