Art. 3 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
    1. I posti del concorso indicati all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente bando, eventualmente non coperti  per  insufficienza  di
vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori  del  concorso
di cui alla successiva lettera b)  del  medesimo  comma  1,  seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 
    2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera  b),  del  presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei   non
vincitori del concorso di cui alla precedente lettera a) del medesimo
comma 1, seguendo  l'ordine  della  relativa  graduatoria  finale  di
merito.