Art. 4 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 1, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche' coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione dell'eta' massima di cui al precedente comma 1, lettera d), fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. 4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art 1, comma 1, lettere a) e b) del presente bando, pena l'esclusione, coloro che abbiano svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere a) e b) del citato art. 1 i candidati che abbiano gia' presentato, nel corrente anno, la domanda di partecipazione a concorsi indetti per carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata, che si trovino in congedo alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. L'esclusione del candidato dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.