Art. 4 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi
del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 1, sono
i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.  198/2003  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici  uffici,  dispensati  dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva
per delitto non  colposo,  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione. 
    3. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  e  mantenuti,  ad  eccezione  dell'eta'
massima di cui al precedente comma 1, lettera d), fino alla  data  di
immissione nel ruolo degli agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di
Stato. 
    4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art  1,  comma
1, lettere a) e b) del presente bando, pena l'esclusione, coloro  che
abbiano svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma  breve
(VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 
    5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere a) e
b) del citato art. 1 i candidati che  abbiano  gia'  presentato,  nel
corrente anno, la domanda di partecipazione a  concorsi  indetti  per
carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento  civile
e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai  volontari  in
ferma prefissata, che si trovino in congedo  alla  data  di  scadenza
della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego  e  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai  benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7. L'esclusione  del  candidato  dal  concorso  e'  disposta  con
decreto del Capo della Polizia-  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza.