Art. 10
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in
due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di
applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le
sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano
imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche
presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato agli
sviluppi di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento.