Art. 6 
 
 
         Modalita' di espletamento della procedura selettiva 
 
 
    La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare  la
graduatoria  di  merito  e  l'accertamento   dell'idoneita'   tramite
apposita prova di capacita' operativa. 
    L'attribuzione del punteggio viene determinata da: 
      a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio  prestato
in una delle qualifiche  del  personale  volontario  sono  attribuiti
punti 0,01. 
    Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli  relativi
al corso di formazione iniziale di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
    Nella quantificazione dei giorni di servizio  previsti  dall'art.
1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  ai  fini
del presente articolo, sono computati i giorni di  servizio  prestati
nel Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal  personale  il  cui
rapporto di impiego sia cessato  nell'ultimo  quinquennio  per  cause
diverse da quelle indicate dagli  articoli  136  e  139  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. 
    I giorni di servizio devono  essere  attestati  dal  Comando  dei
vigili del fuoco presso il quale sono stati  effettuati  e  computati
secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che  costituisce  parte
integrante del presente bando; 
      b)  anzianita'  di  iscrizione  negli  appositi   elenchi   del
personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono
attribuiti 0,15 punti; 
      c) le patenti di cui  all'allegato  B,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono  indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di  patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1. 
    I punteggi delle patenti non sono  fra  loro  cumulabili,  ma  si
considera esclusivamente il titolo che da' luogo  al  punteggio  piu'
elevato; 
      d) servizio di leva. Al personale volontario  che  ha  prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
sono attribuiti 0,15 punti. 
    I requisiti di cui al presente articolo devono  essere  posseduti
alla data del 1° gennaio 2018. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione alla procedura selettiva.