Art. 6
Modalita' di espletamento della procedura selettiva
La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite
apposita prova di capacita' operativa.
L'attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato
in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti
punti 0,01.
Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi
al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art.
1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini
del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui
rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause
diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei
vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati
secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando;
b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del
personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono
attribuiti 0,15 punti;
c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1.
I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si
considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu'
elevato;
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono attribuiti 0,15 punti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data del 1° gennaio 2018.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione alla procedura selettiva.