Art. 6 Modalita' di espletamento della procedura selettiva La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite apposita prova di capacita' operativa. L'attribuzione del punteggio viene determinata da: a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti; c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro un massimo di punti 1. I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato; d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.