Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Al personale assunto all'esito della procedura speciale di reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.