Art. 7
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in
base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella
valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando.
Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la
graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso
di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli
di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Al personale assunto all'esito della procedura speciale di
reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto
dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.