Art. 8 
 
 
                     Accertamento dell'idoneita' 
 
 
    Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  precedente
art. 7, i candidati sono,  per  ciascuna  delle  annualita'  previste
dall'art. 1, comma  287,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
convocati  per   l'accertamento   dell'idoneita'   da   parte   della
commissione esaminatrice. 
    Qualora, durante il periodo di validita'  della  graduatoria,  si
rendano disponibili per la copertura  ulteriori  posti,  l'assunzione
degli altri  candidati  e'  subordinata,  comunque,  all'accertamento
dell'idoneita'  e  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale previsti nel presente bando. 
    Per  le  annualita'  successive   alla   prima   la   commissione
esaminatrice e' nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 5. 
    La  prova  di  capacita'  operativa  e'  diretta   ad   accertare
l'efficienza fisica per l'esercizio  delle  funzioni  del  ruolo  dei
vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di  attrezzature
e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica,  di
forza, di equilibrio, di coordinazione,  di  reazione  motoria  e  di
acquaticita'. 
    La tipologia della prova e le relative  modalita'  di  esecuzione
sono specificate nell'allegato C, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando. 
    Per essere  ammessi  a  sostenere  il  suddetto  accertamento,  i
candidati dovranno essere muniti di uno  dei  seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente automobilistica; 
      c) passaporto; 
      d) porto d'armi; 
      e) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento  previsto  dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 e successive modificazioni. 
    I candidati si presentano all'accertamento  dell'idoneita' muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  a
quarantacinque  giorni   dall'effettuazione   dell'accertamento.   La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione  dalla
procedura speciale di reclutamento. 
    Al fine di completare le  procedure  selettive  entro  i  termini
previsti per le assunzioni per  ciascuna  delle  annualita',  di  cui
all'art. 1, comma 295, della legge  n.  205  del  2017,  qualora  nel
giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' il candidato risulti
assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso,  allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le  successive
annualita'. 
    Il  mancato  superamento  della  prova  di  capacita'   operativa
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  speciale  di  reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.