Art. 10 
 
 
                         Corso di formazione 
 
 
    Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola  in
due fasi: la prima della  durata  di  cinque  mesi,  la  seconda,  di
applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge  presso  le
sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove  lo  richiedano
imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche
presso altre sedi. 
    Il corso, che ha  carattere  residenziale,  e'  finalizzato  agli
sviluppi di  competenze  di  ruolo  e  all'acquisizione  di  tecniche
operative basilari per il soccorso  tecnico  urgente  allo  scopo  di
dotare gli allievi della preparazione  necessaria  per  operare  come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale. 
    Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e  i  relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di  studio  sono  individuati
con  decreto  del  direttore   centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento.