Art. 3 
 
 
                Esclusione dalla procedura selettiva 
 
 
    Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  gli
aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva. 
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.