Art. 7 
 
 
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito  in
base  al  punteggio  complessivo  riportato   dai   candidati   nella
valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando. 
    Sulla base  di  tale  graduatoria,  l'amministrazione  redige  la
graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in  caso
di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei  titoli
di preferenza di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione. 
    Non sono valutati i titoli di  preferenza  non  dichiarati  nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
    La  graduatoria  finale,  approvata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  del  personale
del Ministero  dell'interno  con  avviso  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
    Al  personale  assunto  all'esito  della  procedura  speciale  di
reclutamento, di cui al presente bando, si  applica  quanto  disposto
dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.