Art. 8 
 
 
                     Accertamento dell'idoneita' 
 
 
    Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  precedente
art. 7, i candidati sono convocati per l'accertamento  dell'idoneita'
da parte della Commissione esaminatrice. 
    Qualora, durante il periodo di validita'  della  graduatoria,  si
rendano disponibili per la copertura  ulteriori  posti,  l'assunzione
degli altri  candidati  e'  subordinata,  comunque,  all'accertamento
dell'idoneita'  e  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale previsti nel presente bando. 
    La  prova  di  capacita'  operativa  e'  diretta   ad   accertare
l'efficienza fisica per l'esercizio  delle  funzioni  del  ruolo  dei
vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di  attrezzature
e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica,  di
forza, di equilibrio, di coordinazione,  di  reazione  motoria  e  di
acquaticita'. 
    La tipologia della prova e le relative  modalita'  di  esecuzione
sono specificate nell'allegato B, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando. 
    Per essere  ammessi  a  sostenere  il  suddetto  accertamento,  i
candidati dovranno essere muniti di uno  dei  seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente automobilistica; 
      c) passaporto; 
      d) porto d'armi; 
      e) tessera di riconoscimento rilasciata da una  amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento  previsto  dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 e successive modificazioni. 
    I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita'  muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono essere rilasciati in data  non  antecedente  a  45
giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione
del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto
accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale  di
reclutamento. 
    Il  mancato  superamento  della  prova  di  capacita'   operativa
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  speciale  di  reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12  del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.