Art. 8 Accertamento dell'idoneita' Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 7, i candidati sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' da parte della Commissione esaminatrice. Qualora, durante il periodo di validita' della graduatoria, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale previsti nel presente bando. La prova di capacita' operativa e' diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'. La tipologia della prova e le relative modalita' di esecuzione sono specificate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando. Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) porto d'armi; e) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. Il mancato superamento della prova di capacita' operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonche' determina gli effetti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.