Art. 9 
 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    I candidati risultati idonei all'accertamento di cui  all'art.  8
sono sottoposti agli  accertamenti  per  l'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre  2008,
n. 163. 
    Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati  da
una commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ai
sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18
settembre 2008, n. 163. 
    A tal fine i  candidati  sono  sottoposti  ad  un  esame  clinico
generale,  a  prove  strumentali  e  di  laboratorio  anche  di  tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali  esami
o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'   dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al  momento  della  visita  di
accertamento, l'esito di visite mediche  preventive  corredate  dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 
    I giudizi di non idoneita' espressi dalla  Commissione,  nominata
ai sensi dell'art. 5 del  regolamento  18  settembre  2008,  n.  163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di  reclutamento  e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti. 
    Nei confronti dei candidati che,  in  sede  di  accertamento  dei
requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale,   sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
Commissione  fissa  il  termine  entro  il  quale  sottoporre   detti
candidati al  previsto  accertamento  sanitario,  per  verificare  la
sussistenza dell'idoneita' fisica.